(Approvazione: Assemblea Straordinaria 20 settembre 2004)
Art. 1E’ costituita l’AfidampFAB Associazione Fabbricanti Italiani Attrezzature Macchine Prodotti per la Pulizia.
Sono ammessi a farne parte i fabbricanti che operino con prevalenza e continuità nel settore della pulizia, dell’igiene e della sanificazione ambientale.
La sede dell’Associazione è in Milano, Via Felice Casati n. 32.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all’estero, unità locali operative; spetta invece all’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare l’istituzione di sedi secondarie.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
Art. 2 - Scopi dell'AssociazioneAfidampFAB è un’Associazione apolitica, non persegue scopi di lucro e non può distribuire utili anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salve le attività economiche consentite dalla legge.
Gli scopi dell’Associazione sono:
a) divulgare al pubblico, all’utenza specializzata e alle competenti istituzioni statali la conoscenza dei metodi e delle tecniche appropriate per una soluzione professionale ed efficace dei problemi della pulizia, dell’igiene e della sanificazione ambientale;
b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a sviluppare in termini di qualità e quantità la produzione italiana in campo nazionale ed estero;
c) promuovere la crescita del mercato e la diffusione della tecnologia italiana di macchine, attrezzi e prodotti per la pulizia.
Le principali iniziative per conseguire le finalità istituzionali sono:
1) favorire i rapporti tra gli Associati e incentivare la professionalità del settore;
2) analizzare specifici temi e problemi economici, produttivi e tecnologici, imprenditoriali, commerciali e distributivi;
3) incrementare e codificare regole deontologiche che tutelino il settore in ogni ambito;
4) agevolare la risoluzione di eventuali conflitti tra gli Associati e tra questi e i loro interlocutori commerciali e professionali;
5) raccogliere ed elaborare dati e notizie per una migliore e aggiornata conoscenza del mercato e costituire una biblioteca tecnica specializzata;
6) promuovere, organizzare e gestire congressi, seminari di studio e corsi di formazione e informazione, direttamente o tramite terzi;
7) promuovere l’organizzazione, la gestione, la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere, direttamente o tramite terzi;
8) curare i rapporti con i mezzi di informazione e la stampa specializzata;
9) aderire ad associazioni o enti nazionali e/o internazionali con finalità analoghe e/o compatibili;
10) impegnarsi nelle forme e nei modi più opportuni per il conseguimento dei predetti fini.
Art. 3 - Organi dell'AssociazioneSono organi essenziali dell’Associazione:
* l’Assemblea degli Associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente dell’Associazione;
* il Vicepresidente Vicario dell’Associazione;
* il Segretario.
Sono organi accessori dell’Associazione:
* il Direttore Generale;
* i Comitati;
* il Collegio dei Revisori Contabili;
* il Collegio dei Probiviri.
Art. 4 - Condizioni per l'AmmissioneE’ ammessa a far partedell’Associazione l’azienda che possa considerarsi “fabbricante” nello specifico settore delle macchine, componenti, attrezzature e prodotti per la pulizia, l’igiene e la sanificazione ambientale.
Tale dovrà intendersi l’impresa nazionale o quella estera con stabile organizzazione in Italia che fabbrichi, anche tramite terzi, beni di consumo, ovvero li importi fornendo propri standard e/o specifiche tecniche, vi apponga il suo nome, marchio o altro segno distintivo e si assuma la responsabilità del prodotto.
La domanda d’iscrizione deve essere formulata dal legale rappresentante dell’azienda che intende associarsi e comporta piena adesione allo Statuto, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Ogni decisione inerente all’ammissione o alla conservazione della qualità di Associato è riservata al Consiglio Direttivo, cui sono riconosciuti poteri di approfondimento e controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari e sufficienti.
Le aziende associate designano per iscritto la persona incaricata a rappresentarle a ogni effetto presso l’Associazione e i suoi organi; un rappresentante non può avere più di una designazione.
Tale designazione s’intende senza riserve e con promessa di rato e valido per l’operato del rappresentante.
Ogni variazione della persona designata a rappresentare l’azienda deve essere comunicata per iscritto all’Associazione.
Qualora la persona antecedentemente designata ricopra una carica sociale, la revoca della designazione comporta sempre la decadenza dalla stessa; il Consigliere non può conservare la carica ottenendo una delega diversa da quella che aveva almomento della nomina e l’Azienda delegante non può sostituire il Consigliere decaduto con una diversa persona.
Un’eventuale designazione diversa da quella esistente all’atto della nomina non consente di conservare la carica sociale.
In caso di impedimento del designato, l’Associato può delegare per iscritto un supplente cui sono riconosciuti, per l’incarico specifico, medesimi poteri.
Le aziende associate devono comunicare per iscritto all’Associazione, senza ritardo, ogni modifica al proprio oggetto sociale o alla compagine societaria (ivi comprese fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d’azienda, ecc.), nonché l’eventuale avvio di procedure fallimentari o concordatarie.
Art. 5 - RecessoCiascuna impresa associata può recedere dall’Associazione, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, con preavviso di tre mesi dalla scadenza dell’anno in corso, non oltre quindi il trenta settembre di ogni anno.
Comunicazioni tardive obbligano comunque il recedente al versamento del contributo annuale per l’anno successivo.
Art. 6 - Obblighi e Diritti delle Aziende AssociateLa quota associativa deve essere pagata senza ritardo, secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Le aziende debbono, direttamente e per mezzo dei delegati, contribuire con impegno alle iniziative dell’Associazione.
Ogni Associato, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a un voto, che può esprimere anche per tramite del delegato.
Art. 7 - Assemblea OrdinariaL’Assemblea degli Associati è l’organo supremo dell’Associazione e la volontà che esprime è sovrana.
Il rappresentante designato da ciascuna azienda ha diritto a un voto e può essere portatore di non più di due deleghe di aziende associate aventi diritto di voto, pure esse in regola con il pagamento delle quote.
I membri del Consiglio Direttivo possono invece essere portatori di un massimo di tre deleghe di Aziende associate.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.
Art. 8 - BilancioIl bilancio deve essere presentato e approvato annualmente, pur in forma riassuntiva, per consentire un controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, che deve essere rappresentata con chiarezza.
Il bilancio deve essere previamente approvato dal Consiglio Direttivo con analitica deliberazione.
Art. 9 - Compiti dell'Assemblea OrdinariaL’Assemblea Ordinaria:
* elegge il Consiglio Direttivo;
* nomina il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
* approva il bilancio annuale;
* delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata da spedire almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l’adunanza.
In caso di urgenza, può essere convocata mediante telegramma, telefax o e-mail, spedito almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l’indicazione della seconda convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli Associati o del Collegio dei Revisori.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario e, in loro assenza, da persona eletta dall’Assemblea.
L’Assemblea nomina il Segretario per la stesura del verbale.
Il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le delibere verranno rese disponibili per gli Associati con criteri e forme idonee
Art. 10 - Assemblea StraordinariaL’Assemblea Straordinaria degli Associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, esclusivamente per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento anticipato dall’Associazione secondo le norme di legge.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modalità di convocazione e di delega si fa riferimento agli articoli 7 e 9.
Art. 11 - Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea Ordinaria, almeno due dei quali debbono sempre appartenere, per motivi di continuità, al Consiglio Direttivo uscente.
Non possono essere eletti più di due consiglieri che appartengono a Società facenti parte di un medesimo gruppo di imprese, intendendosi per tali le Società controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché quelle per le quali il rapporto di controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società.
Ciascun votante deve indicare con voto segreto sette candidati, almeno due dei quali appartenenti al Consiglio Direttivo uscente, scelti nella lista di nomi predisposta dal Consiglio Direttivo, che la compila invitando tempestivamente tutti gli Associati eleggibili a candidarsi.
Tale lista deve indicare il nome dell’azienda associata, il relativo candidato e la tipologia di produzione (fabbricanti macchine, fabbricanti attrezzature, fabbricanti prodotti chimici e fabbricanti prodotti di altro genere), cercando dirispettare il criterio di rappresentatività.
In caso di parità di preferenze prevale il rappresentante dell’azienda con maggiore anzianità d’iscrizione; a parità di anzianità si procede per estrazione a sorte.
Art. 12 - I componenti il Consiglio DirettivoI componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni o sino a revoca o dimissioni e possono essere rieletti.
Il Presidente riceve l’incarico per un mandato di due anni e può essere rieletto consecutivamente solo per un secondo mandato.
Il Consiglio designa senza indugio tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione e il Vicepresidente Vicario; nomina il Direttore Generale, il Segretario e l’addetto all’Ufficio Stampa scegliendo persone non legate sotto qualunque forma a nessuna azienda associata alle quali può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente Vicario ed è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza semplice.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più componenti, il Consiglio provvede subito alla cooptazione, immediatamente esecutiva, dei consiglieri mancanti secondo l’ordine dei primi non eletti alla elezione del Consiglio in carica.
Il Consigliere che sommi un numero di assenze superiore ad un terzo delle riunioni totali nell’arco dell’esercizio annuale può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo agisce in adempimento delle finalità associative e delle decisioni assembleari.
Art. 13 - Presidente e Vicepresidente Vicario
Il Presidente dell’Associazione:
* attua le delibere del Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi;
* dirige l’opera del Direttore Generale e del Segretario, nell’ambito delle attribuzioni loro assegnate dal Consiglio Direttivo, dell’addetto all’Ufficio Stampa, dell’eventuale personale e, comunque, controlla e coordina il lavoro dell’Associazione nello spirito dello Statuto;
* presenta il bilancio annuale che, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, deve essere portato all’esame del Collegio dei Revisori ed in Assemblea;
* ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
Il Vicepresidente Vicario dell’Associazione:
sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in casi di sua assenza e/o di impedimento; ne assume le funzioni, sia nell’ambito dell’Associazione, sia nei rapporti con i terzi.
Art. 14 - Direttore Generale e SegretarioIl Direttore Generale ed il Segretario non possono avere alcun ruolo o interesse attuale nelle aziende associate.
I compiti e le responsabilità del Direttore Generale e del Segretario vengono definiti dal Consiglio Direttivo e possono essere rivisti in qualsiasi momento.
Art. 15 - ComitatiIl Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina i responsabili dei Comitati di Lavoro, che possono essere formati anche da non associati.
I Comitati hanno il compito di studiare e approfondire particolari tematiche inerenti all’attività dell’Associazione.
Ogni Comitato è coordinato da un responsabile, anche esterno, che informa regolarmente il Consiglio Direttivo delle attività svolte.
I Comitati restano in carica fino all’espletamento del loro compito, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Collegio dei RevisoriIl Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti anche tra non associati, che durano in carica, salva revoca o dimissioni, due anni e possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è iscritto all’albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare che la gestione amministrativa dell’Associazione sia conforme alla legge ed allo Statuto.
I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio provvederà alla trascrizione delle relazioni e dei propri verbali su un apposito libro.
Art. 17 - Collegio dei ProbiviriIl Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui almeno uno Associato ed uno esperto in diritto, eletti dall’Assemblea tra una lista proposta dal Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e i componenti sono rieleggibili. Tale funzione è incompatibile con ogni altra carica sociale. I Probiviri eleggono nel proprio interno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.
Al Collegio dei Probiviri compete:
a) il giudizio, in forma libera e secondo equità, su tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, nonché l’esame e la decisione dei ricorsi presentati da singole imprese avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione o la successiva esclusione;
b) l’assunzione di provvedimenti disciplinari a carico degli Associati per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e per gravi motivi, su deferimento del Consiglio, cui la richiesta può essere rivolta da ciascun Associato.La natura del provvedimento disciplinare è decisa discrezionalmente dal Collegio in ragione della gravità dell’addebito;
c) l’esame e l’eventuale decisione, per accordo e su specifico mandato degli Associati in lite, sulle controversie tra loro insorte, che non riguardano l’AfidampFAB.
Le decisioni sono inappellabili.
Il Collegio, quando si pronuncia per la risoluzione delle controversie sottoposte al suo giudizio ai sensi della lettera c), ha titolo per chiedere un compenso posto a carico di una o di entrambe le parti, tenuto anche conto del principio della soccombenza; la misura del compenso, che compete per una metà al Presidente e per l’altra in parti eguali agli altri due componenti, deve riferirsi anche ai criteri delle tariffe forensi in vigore ed essere approvata dal Consiglio Direttivo, ovvero concordata preventivamente con le parti.
I componenti del Collegio che dovessero avere un qualsiasi interesse, anche indiretto, nella controversia, o il cui giudizio possa comunque non essere sereno, hanno il dovere di segnalarlo al Presidente, che eventualmente ne chiede la sostituzione al Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Cariche SocialiLe cariche sociali, assunte da Associati e non,non sono retribuite, salva diversa motivatadecisione delConsiglio Direttivo, revocabile in Assemblea.
Le spese sostenute in ragione dell’ufficio sono rimborsate, previa idonea documentazione.
Le cariche sociali previste dal presente Statuto possono essere revocate in qualsiasi momento, prima della scadenza del mandato, dallo stesso organo che le ha elette.
I delegati dalle aziende associate decadono immediatamente se viene loro revocata la delega dall’azienda che li aveva indicati al momento della nomina; un’eventuale diversa delega non è efficace per la conservazione della carica sociale.
Art. 19 - Patrimonio SocialeIl patrimonio sociale è formato:
* dalle quote annuali degli Associati;
* dai proventi per attività associative;
* dalle eccedenze annuali di bilancio;
* da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
* dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;
* dai proventi per l’organizzazione, la gestione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di formazione.
L’Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salve le ipotesi previste per legge.
Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Gli Associati dimissionari e gli Associati esclusi non possono pretendere una quota del patrimonio sociale né la quota associativa o una parte di essa.
Art. 20 - Scioglimento dell'AssociazioneIn caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone il mandato e stabilendo la destinazione del patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.
Art. 21 - Sanzioni DisciplinariLe sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico delle aziende associate o dei loro delegati sono:
A) il richiamo;
B) la sospensione;
C) l’esclusione
Art. 22Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.