associazione italiana fabricanti macchine, prodotti e attrezzi per la pulizia professionale e l'igiene ambientale

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Dichiarazione REACH

Probabilmente alcuni di voi, al momento della richiesta di fornitura di vostri prodotti da parte dei vostri Clienti, si saranno sentiti chiedere in aggiunta alla suddetta anche la Dichiarazione REACH.

Prendiamo spunto da ciò per fare un po’ di chiarezza su come si sta configurando il mondo delle sostanze chimiche e la loro distribuzione, fino ad arrivare al prodotto finale.

COS’È IL REACH

Il Regolamento REACH (CE) 761/2009 è un sistema integrato unico che prevede la registrazione presso l'ECHA (l'Agenzia europea per le sostanze chimiche di Helsinki) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno.

Entrato in vigore il 1 giugno 2007, il Regolamento REACH sostituisce numerose direttive e regolamenti in vigore ed ha lo scopo  principale di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche.


COME IMPATTA IL REACH NEL SETTORE CLEANING PROFESSIONALE

Per valutare l’impatto che il Regolamento REACH ha sulle aziende del settore del cleaning professionale bisogna effettuare la seguente distinzione:

Aziende produttrici di Prodotti Chimici: queste aziende generalmente non sintetizzano o importano sostanze chimiche, ma producono formulati (miscele) e possono essere definite quindi come “downstream users”(utilizzatori a valle). Come tali non devono effettuare la registrazione, ma accertarsi a monte che i loro fornitori stiano adempiendo a tale obbligo.

Nel caso invece dovessero sintetizzare sostanze o importarle da fornitori extra UE, dovranno provvedere alla loro registrazione secondo i termini imposti dal Regolamento.

Va comunque evidenziato che il REACH contiene un allegato, l’Allegato II, che abrogando la Direttiva 91/155/CE e i successivi aggiornamenti, costituisce la nuova fonte normativa per la compilazione della Schede Dati di Sicurezza. Esso introduce 2 novità:

  • l’inversione dei punti 2 e 3 (punto 2 Identificazione dei Pericoli - punto 3 Composizione / Informazioni sugli ingredienti)
  • l’introduzione obbligatoria al punto 1 dell’indirizzo e-mail del responsabile della redazione della scheda e dalla modifica dei titoli di alcuni paragrafi.

Aziende produttrici di Macchine e Attrezzature
: anche queste aziende “
utilizzatori a valle”, non producendo/importando sostanze chimiche, non sono soggette agli obblighi di registrazione indicati del Regolamento REACH (Art. 7). Occorre però che la queste aziende si informino presso eventuali  fornitori di parti/componenti (es: tubi ecc.) per sapere se essi si sono conformati o meno alle disposizioni del Regolamento. Questo significa che occorre richiedere ai fornitori se hanno effettuato la pre-registrazione e se stanno effettuando la registrazione delle sostanze prodotte/importate, oppure, se anche questi fornitori non producono/importano sostanze, bisogna verificare se a loro volta si sono informati presso i loro fornitori in merito alla conformità REACH. Tale processo di risalita della filiera produttiva risalirà per forza fino ai produttori delle sostanze componenti l’oggetto della produzione.


Questo processo informativo a ritroso lungo la catena di approvvigionamento è necessario non solo per ragioni formali di conformità legale, ma per garantirsi negli anni futuri la continuità delle forniture
. Infatti il Regolamento prevede la logica cosiddetta “no data, no market”, che implica che l’azienda che non ha registrato (no data) le sostanze prodotte /importate, una volta scaduti i termini per la registrazione (diversi secondo la pericolosità della sostanza e le quantità in gioco), non potrà più distribuirla (no market).

Quindi l’informazione riguardante la conformità REACH dei fornitori è necessaria per non avere brutte sorprese ossia interruzioni nella fornitura in un futuro non così lontano.

 

DICHIARAZIONE REACH

Alla luce di quanto detto, la Dichiarazione REACH, che può essere domandata dai vostri Clienti (distributori o clienti finali), è in pratica la richiesta di verifica che il Fornitore (azienda produttrice) sia a conoscenza delle disposizioni del Regolamento REACH, adempia i propri obblighi ai sensi del Regolamento e a sua volta verifichi che i suoi fornitori operino conformemente al Regolamento REACH. Inoltre, devono ottenere dal fornitore la conferma che la procedura di pre-registrazione è stata eseguita e che il percorso di registrazione è in corso.

Esempio di Dichiarazione REACH per un’azienda che non produce/importa sostanze:

DICHIARAZIONE REACH

L’azienda XXX è consapevole degli obblighi derivanti dal Regolamento REACH ed è impegnata attivamente nel supportarne gli obiettivi favorendo la comunicazione con i propri fornitori e clienti.

L’azienda XXX non produce né importa sostanze e, in quanto produttore di …………………, non è soggetta all’obbligo della registrazione dei propri prodotti.

In qualità di utilizzatore a valle di sostanze, l’Azienda XXX ha provveduto ai seguenti adempimenti:

  • entro la data termine del 1° Dicembre 2008, si è informata presso i propri fornitori accertandosi positivamente che le sostanze acquistate fossero pre‐registrate
  • ha provveduto e provvederà, secondo le scadenze imposte dal Regolamento, ad informare i propri fornitori sugli scopi per i quali vengono utilizzate le sostanze acquistate e i formulati con esse prodotti (per Aziende produttrici di prodotti chimici)
  • ha aggiornato le Schede Dati di Sicurezza dei propri prodotti al formato e ai contenuti richiesti dall’Allegato II del REACH che costituisce la fonte normativa per la redazione delle schede stesse (per Aziende produttrici di prodotti chimici)

L’azienda XXX dichiara infine che nei propri prodotti non è contenuta alcuna delle sostanze riportate nella Candidate List secondo l’aggiornamento del 13 gennaio 2010.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo il Regolamento REACH vi preghiamo di contattare il dott. Xxxxxxx ai seguenti contatti: tel. …… fax ………e-mail ……

Per approfondimenti relativamente al Regolamento REACH vi invitiamo a consultare i siti:

http://www.helpdesk-reach.it/

http://echa.europa.eu/home_it.asp

Per informazioni più dettagliate vi consigliamo di scaricare e consultare la seguente Guida dell'ECHA per Utilizzatori a valle.

 
 
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