associazione italiana fabricanti macchine, prodotti e attrezzi per la pulizia professionale e l'igiene ambientale

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Regolamento (CE) n° 790/2009 - Primo adeguamento al progresso tecnico del Regolamento CLP PDF Stampa E-mail

Classificazione sostanze e miscele

Vi segnaliamo questa comunicazione circa l’evoluzione della normativa vigente sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

E’ stato pubblicato, nella G.U. Europea n. L 235 del 5 settembre u.s., il nuovo regolamento 790/2009/CE, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento 1272/2008 (di seguito CLP).

Com’è noto l’Allegato I alla direttiva 67/548/CEE sulle sostanze chimiche pericolose “armonizzate” è stato soppresso con l’entrata in vigore del nuovo regolamento CLP avvenuta il 20 gennaio 2009. L’elenco di queste sostanze armonizzate (aggiornato fino al XXIX adeguamento) è stato trasposto nel nuovo regolamento CLP che riporta nell’Allegato VI due liste separate nelle tabelle 3.1 e 3.2:

-          la tabella 3.1 presenta la classificazione e l’etichettatura armonizzata di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti 2 e 5 dell’allegato I del regolamento CLP;

-          la tabella 3.2 elenca la classificazione e l’etichettatura armonizzata di sostanze pericolose basata sui criteri fissati nella direttiva 67/548/CEE.

Il nuovo regolamento 790/2009/CE modifica l’allegato VI del regolamento CLP per rispecchiare le recenti modifiche dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE recante il trentesimo adeguamento e dalla direttiva 2009/2/CE recante il trentunesimo adeguamento e per tener conto della necessità di sopprimere le voci relative a determinate sostanze. Tali adeguamenti erano rimasti di fatto inapplicati in quanto l’abrogazione della Direttiva 67/548/CEE imposta dall’entrata in vigore del Regolamento CLP aveva reso impossibile il recepimento delle relative Direttive presso gli stati membri dell’UE.

Le modifiche apportate riguardano l’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, e nello specifico:

-          la tabella 3.1 è così modificata:

a)     le indicazioni di classificazione ed etichettatura di alcune sostanze sono sostituite con quelle riportate nell’allegato I del nuovo regolamento 790/2009/CE

b)     sono state inserite le nuove sostanze elencate nell’allegato II del nuovo Regolamento 790/2009/CE

c)      sono state eliminate le sostanze elencate nell’allegato III del nuovo Regolamento 790/2009/CE

-          la tabella 3.2 è così modificata:

a)     le indicazioni di classificazione ed etichettatura di alcune sostanze sono sostituite con quelle riportate nell’allegato IV del nuovo Regolamento 790/2009/CE

b)     sono state inserite le nuove sostanze elencate nell’allegato V del nuovo Regolamento 790/2009/CE

c)      sono state inserite le nuove sostanze elencate nell’allegato VI del nuovo Regolamento 790/2009/CE.

Il presente regolamento si applica a partire dal 1 dicembre 2010.

Si chiarisce infatti che le classificazioni armonizzate definite dall’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, modificato dal presente regolamento, non si applicano immediatamente.

Il nuovo regolamento prevede un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere:

-         agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico;

-         agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reg. REACH).

Pertanto l’obbligo di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, come modificato dal presente regolamento, prevede la stessa data fissata all’articolo 23 del regolamento REACH, ovvero decorre dal 1° dicembre 2010. Tuttavia sarà possibile etichettare le sostanze anche prima del 1° dicembre 2010, come peraltro specificato nel comma 3, dell’art. 2 del Regolamento 790/2009/CE.

 
 
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